(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55  del
                          18 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,  l.r.  n.  65/1997,
l.r.  n.  78/1998,  l.r.  n.  10/2010  e  l.r.  n.  65/2014)  e,   in
particolare, gli articoli 32, 38 e 39; 
  Visto il parere  favorevole,  con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2015; 
  Considerato quanto segue; 
  1.  L'articolo  32   della   l.r.   n.   35/2015   stabilisce,   in
considerazione della condizione di «beni appartenenti  al  patrimonio
indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui  alle  concessioni
livellarie gia' rilasciate dai Comuni di  Massa  e  Carrara  e  dalle
soppresse  "vicinanze"  di  Carrara,  gia'  disciplinate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre  1995,  n.
104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e  Carrara),
nonche' dei beni estimati, di cui  all'editto  della  Duchessa  Maria
Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751», che i Comuni di Massa  e
Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro  centottanta
giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 35/2015; 
  2. L'articolo 38 prevede il termine di nove  mesi  dall'entrata  in
vigore della stessa l.r. n. 35/2015 per la stipula di convenzioni che
riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui
all'articolo 32; 
  3. L'articolo 39 prevede il termine di centottanta  giorni  per  la
predisposizione da parte dei Comuni di Massa e Carrara di regolamenti
che disciplinano le procedure per il  rilascio  delle  concessioni  e
altre disposizioni riferite anch'esse ai beni di cui all'articolo 32; 
  4. Avverso l'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 e' stato  presentato
ricorso, in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri (ricorso 3 giugno 2015, n.  60,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 22 luglio 2015 n. 29), per la violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile; 
  5. E' opportuno attendere la pronuncia della  Corte  costituzionale
prima di: 
  a) porre in essere le attivita' di ricognizione  dei  beni  di  cui
all'articolo 32, comma 2; 
  b) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7; 
  c) emanare i regolamenti previsti all'articolo 39, comma 2. 
  6. E' opportuno conseguentemente allineare il termine di sei  mesi,
indicato al punto 23 del preambolo della  l.r.  n.  35/2015,  per  la
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38,  comma  7,  con  il
nuovo termine ivi previsto; 
  7. E' opportuno altresi'  modificare  la  decorrenza  della  durata
delle autorizzazioni e concessioni esistenti di cui all'articolo  38,
commi 3, 4 e 6; 
  8. E' necessario adeguare i termini di cui all'articolo  56,  comma
7, in relazione ai tempi di trasferimento del  personale  degli  enti
locali alla Regione, specificando le  risorse  finanziarie  destinate
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'
per il personale trasferito gia' comprese nella valutazione  relativa
al fabbisogno complessivo per  il  personale  effettuata  al  momento
dell'approvazione della l.r. n. 35/2015; 
  9. E' necessario, inoltre, adeguare il termine di cui  all'articolo
60, comma  1,  in  relazione  al  differimento  del  termine  di  cui
all'articolo 32; 
  10. E' opportuno, infine, correggere il refuso contenuto al punto 5
del  preambolo  della  l.r.  n.  35/2015  dove  si   fa   riferimento
all'entrata in vigore del piano regionale delle attivita' estrattive,
di  recupero  delle  aree  escavate  e  di  riutilizzo  dei   residui
recuperabili (PRAER) anziche' al nuovo piano regionale cave (PRC), il
refuso contenuto all'articolo 36, comma 3, che demanda al  comune  di
stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1, indicandone  i
criteri mentre nel comma 1 e' indicata una percentuale fissa,  ed  il
refuso contenuto nell'articolo 38, comma 12, che  fa  riferimento  al
valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di
tale valore e' prevista al comma 11 del medesimo articolo. 
  Approva la presente legge; 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al preambolo della l.r. n. 35/2015 
 
  1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n.
35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,
l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014),
e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il sistema pianificatorio della l.r. n.  78/1998  prevedeva  la
redazione dei piani delle attivita'  estrattive,  di  recupero  delle
aree  escavate  e  di  riutilizzo  dei  residui  recuperabili   delle
provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a
tale obbligo; fino all'entrata in vigore  del  piano  regionale  cave
(PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti,
cosi' come continuera' ad essere vigente il piano regionale attivita'
estrattive (PRAE) nelle province sprovviste  di  PAERP  ed  il  piano
regionale delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate
e  di  riutilizzo  dei  residui  recuperabili  (PRAER)  per  l'intero
territorio regionale.». 
  2. Al punto 21 del preambolo della l.r. n. 35/2015 dopo le  parole:
«internazionale», sono inserite le  seguenti:  «per  i  derivati  dei
materiali da taglio»; 
  3. Alla fine del punto 22 del preambolo della l.r. n.  35/2015,  le
parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016»; 
  4. Il punto 23 del preambolo della l.r. n.  35/2015  e'  sostituito
dal seguente: 
  «23. Al fine di rispondere alle esigenze di  sviluppo  del  settore
estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi  comunitari,  si
prevede, per le attivita' estrattive il cui termine  e'  in  scadenza
entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano  essere  rilasciati
nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di  procedure  di  gara,
fatta salva la presentazione di idoneo progetto di  coltivazione.  La
validita' di questi titoli abilitativi non potra' comunque eccedere i
sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a  garanzia  dell'esercizio,
dello sviluppo e valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e  di
tutela  degli  investimenti,  se  l'impresa  estrattiva  si  impegna,
tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31  gennaio  2017,
ad incrementare le  fasi  di  lavorazione  e  di  trasformazione  dei
minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata
del titolo abilitativo potra' essere aumentato fino ad un massimo  di
venticinque  anni  complessivi,  su  domanda  dell'interessato.  Allo
stesso modo, per le attivita' estrattive in scadenza tra i sette e  i
venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilita'  del
rilascio di  un  nuovo  provvedimento  la  cui  scadenza  non  potra'
eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula  della
sopradetta convenzione.».