(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014) e, in particolare, gli articoli 32, 38 e 39; Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2015; Considerato quanto segue; 1. L'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 stabilisce, in considerazione della condizione di «beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonche' dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751», che i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 35/2015; 2. L'articolo 38 prevede il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 35/2015 per la stipula di convenzioni che riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui all'articolo 32; 3. L'articolo 39 prevede il termine di centottanta giorni per la predisposizione da parte dei Comuni di Massa e Carrara di regolamenti che disciplinano le procedure per il rilascio delle concessioni e altre disposizioni riferite anch'esse ai beni di cui all'articolo 32; 4. Avverso l'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 e' stato presentato ricorso, in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso 3 giugno 2015, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2015 n. 29), per la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile; 5. E' opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale prima di: a) porre in essere le attivita' di ricognizione dei beni di cui all'articolo 32, comma 2; b) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7; c) emanare i regolamenti previsti all'articolo 39, comma 2. 6. E' opportuno conseguentemente allineare il termine di sei mesi, indicato al punto 23 del preambolo della l.r. n. 35/2015, per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto; 7. E' opportuno altresi' modificare la decorrenza della durata delle autorizzazioni e concessioni esistenti di cui all'articolo 38, commi 3, 4 e 6; 8. E' necessario adeguare i termini di cui all'articolo 56, comma 7, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla Regione, specificando le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' per il personale trasferito gia' comprese nella valutazione relativa al fabbisogno complessivo per il personale effettuata al momento dell'approvazione della l.r. n. 35/2015; 9. E' necessario, inoltre, adeguare il termine di cui all'articolo 60, comma 1, in relazione al differimento del termine di cui all'articolo 32; 10. E' opportuno, infine, correggere il refuso contenuto al punto 5 del preambolo della l.r. n. 35/2015 dove si fa riferimento all'entrata in vigore del piano regionale delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) anziche' al nuovo piano regionale cave (PRC), il refuso contenuto all'articolo 36, comma 3, che demanda al comune di stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1, indicandone i criteri mentre nel comma 1 e' indicata una percentuale fissa, ed il refuso contenuto nell'articolo 38, comma 12, che fa riferimento al valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di tale valore e' prevista al comma 11 del medesimo articolo. Approva la presente legge; Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. n. 35/2015 1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), e' sostituito dal seguente: «5. Il sistema pianificatorio della l.r. n. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque province su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, cosi' come continuera' ad essere vigente il piano regionale attivita' estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale.». 2. Al punto 21 del preambolo della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «internazionale», sono inserite le seguenti: «per i derivati dei materiali da taglio»; 3. Alla fine del punto 22 del preambolo della l.r. n. 35/2015, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016»; 4. Il punto 23 del preambolo della l.r. n. 35/2015 e' sostituito dal seguente: «23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attivita' estrattive il cui termine e' in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validita' di questi titoli abilitativi non potra' comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potra' essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attivita' estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilita' del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potra' eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione.».